Che cos'è
La Legge n. 383 del 7.12.2000 riconosce il valore sociale dell’ associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. La legge ha inoltre lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi individuati dalla astessa.
Si tratta di una Legge finalizzata a valorizzare l’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonchè i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Con DGR n. 3037 del 10.10.2003 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il Regolamento per la tenuta del Registro delle associazioni di promozione sociale.
L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla Legge 383/2000. La struttura che provvede alla tenuta del Registro è il Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili, con sede presso la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, in Via del Lavatoio 1 - 34132 TRIESTE.
